
Non è sufficiente la semplice annotazione nei registri Iva delle integrazioni per le operazioni in reverse charge. Necessario verificare l’ammontare dell’imposta di bollo calcolata ed esposta dal servizio messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. Forfettari ancora in bilico sull’esterometro, ossia la comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero.
In attesa del rilascio della circolare esplicativa delle Entrate con cui verranno affrontati e risolti gli ultimi dubbi e le questioni aperte, di seguito alcuni suggerimenti per la corretta gestione degli adempimenti correlati a fatturazione, liquidazione dell’imposta di bollo e compilazione dell’esterometro in vista del primo invio fissato al 30 aprile 2019.
La semplice annotazione nei registri Iva non è di per sé sufficiente a integrare correttamente le fatture assoggettate al regime del reverse charge: la norma Iva al riguardo è infatti sufficientemente chiara e completa non prevedendo la registrazione come valida modalità di integrazione. Nel corso di questi ultimi mesi, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare infatti che per le operazioni in reverse charge occorre fare una distinzione di base.
Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà infatti tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127 del 2015 (cosiddetto esterometro).
Al contrario, per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura «N6», in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 633 del 1972, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
Nei vari chiarimenti offerti, è stato altresì chiarito che andranno documentate con l’emissione di fattura elettronica da inviare tramite lo Sdi, le operazioni che riguardano le cessioni per omaggi così come quelle di autoconsumo ovvero per il passaggio tra contabilità separate.
Sugli specifici adempimenti correlati, ivi compresi quelli in caso di autofatture-denuncia, Assosoftware ha pubblicato una serie di proposte di compilazione dei tracciati xml. Ad esempio, per le cessioni di omaggi o autoconsumo, si è in presenza di operazioni rilevanti a fini Iva, in quanto entrambe impongono di liquidare l’imposta a debito all’operatore che cede o autoconsuma. Si è in presenza di una vera e propria fattura la quale, in realtà, rileva solamente ai fini del debito Iva e va registrata solo nel registro Iva vendite. Il modello di predisposizione dell’Xml segue analoghe regole. La data di emissione è legata alle regole generali che scattano per l’autoconsumo con il prelievo del bene ovvero per gli omaggi con la spedizione del bene al destinatario dell’omaggio (tag 2.1.1.3); per quanto riguarda i dati anagrafici del cedente (blocco 1.2) e del cessionario (blocco 1.4) devono indicare lo stesso soggetto che emette l’autofattura. Per quanto riguarda il riferimento al terzo emittente, il campo va compilato solo nel caso in cui la fattura venga emessa tramite un terzo che sottoscrive con firma elettronica qualificata il documento. In questo caso e solo in questo caso il terzo emittente dovrà valorizzare lo specifico campo indicando il codice TZ (terzo emittente) mentre non potrà mai essere valorizzato il campo con il codice CC - cedente/cessionario.
Analogamente in caso di estrazione dei beni dal deposito Iva, e cioè del regime che sospende la tassazione Iva per tutte le operazioni che si realizzano con un’introduzione dei beni in deposito ovvero che hanno ad oggetto beni custoditi nel deposito, l’operatore (che estrae) è tenuto all’invio dell’autofattura allo SdI. Tale autofattura va emessa e trasmessa sia nel caso di beni che sono di provenienza nazionale, che di provenienza unionale o extra-UE. Infatti, anche un bene oggetto di importazione, di per sè è esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica, nel momento in cui viene introdotto in deposito Iva, fa scattare al momento dell’estrazione l’emissione di un’autofattura nazionale che deve essere inviata allo SdI. Sul punto si segnala, però, un interpello presentato dal Consiglio Nazionale dei doganalisti che rispondendo proprio in materia di obbligo di invio dell’autofattura per estrazione da deposito Iva ha avuto modo di specificare che se l’estrazione avviene dopo un’introduzione di beni da importazione e i beni vengono estratti dal medesimo soggetto e allo stesso valore dell’introduzione l’autofattura da estrazione può non essere inviata allo SdI.
I soggetti forfettari, nonostante siano esonerati dall’obbligo di emissione di fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C, mentre restano obbligati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, al momento sembrerebbero comunque tenuti alla trasmissione dell’esterometro con primo invio al prossimo 30 aprile 2019. L’incertezza circa la loro inclusione o meno deriva in particolare dall’utilizzo, ai fini dell’individuazione dei contribuenti obbligati, della locuzione «soggetti passivi» contenuta al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 127 del 2015. Tale disposizione si limita infatti a richiamare i soggetti passivi di cui al precedente comma 3 il quale, non solo impone l’obbligo di fattura elettronica per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ma esclude espressamente dalla fatturazione elettronica i contribuenti minimi e quelli forfettari. Non era pertanto chiaro, in pratica, se dovessero intendersi obbligati tutti i soggetti passivi di imposta, compresi quindi minimi e forfetari, ovvero solamente quelli tenuti all’adempimento della fatturazione elettronica. Sul punto, anche se si attende la parola finale della circolare delle Entrate, l’Agenzia da ultimo con la risposta 104/2019 ha implicitamente chiarito che tutti i soggetti passivi d’imposta nazionale sono obbligati a fare l’esterometro senza alcuna eccezione. In questo modo anche i forfettari sembrerebbero tenuti all’adempimento.
Analogo obbligo di trasmissione dell’esterometro dovrebbe riguardare gli operatori sanitari in relazione alle prestazioni rese nei confronti di soggetti non residenti: nonostante infatti il divieto di emissione per il 2019 della fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (TS), gli operatori sanitari sembrano comunque tenuti a trasmettere l’esterometro. Per adempiere a tale incombenza, considerando che a fronte del divieto di emissione sussiste comunque l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni, che non transitano nel sistema TS, in quanto effettuate a favore di soggetti non residenti e non stabiliti, dovrebbe essere ammessa la trasmissione allo SdI dei dati delle fatture utilizzando il codice convenzionale a sette ics. Si ricorda infatti come, da ultimo con la circolare 8/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel fare il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019, si è soffermata tra gli altri anche sul divieto di emissione di fattura elettronica in caso di dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
L’articolo 1, comma 53 della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), ha sostituito integralmente l’articolo 10-bis del decreto fiscale (Dl 119/2018) e prevede il divieto di emissione di fatture elettroniche nel corso del 2019 per tutte le prestazioni sanitarie i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria comprese, in ogni caso, quelle relative a pazienti persone fisiche i cui dati non andrebbero comunque trasmessi con il Sistema tessera sanitaria. Il divieto di emissione di fatture elettroniche opera, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge semplificazioni n. 135 del 2018, anche in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da operatori che non sono comunque tenuti all’invio dei dati con il Sistema TS.
[Fonte: Il Sole 24 Ore]
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