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PRIMO TEST PER LA DETRAZIONE DELL’IVA SULLE E-FATTURE OBBLIGATORIE


news del 14/02/2019

Liquidazione mensile di gennaio 2019 in scadenza il 18 febbraio, la prima dopo l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica?

Lunedì 18 febbraio è un banco di prova per la fattura elettronica, che incappa nella prima liquidazione periodica mensile 2019. Ecco che professionisti e imprese si trovano ad avere a che fare con documenti per la maggior parte emessi in formato elettronico, dopo il discusso obbligo di entrata in vigore della fattura elettronica nelle operazioni IVA dal 1° gennaio 2019. Nonostante i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sia sul proprio sito che nelle occasioni di incontro con la stampa specializzata, come nel caso di Telefisco, non mancano dubbi e quesiti. 

Si ricorda infatti che grazie alla moratoria concessa dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) confluiscono nella scadenza del 18 febbraio le fatture trasmesse al sistema di interscambio(SDI), il postino virtuale della fatturazione elettronica:

  • nel mese di gennaio 2019
  • nel periodo di febbraio 2019 prima della liquidazione del 18 febbraio se inerenti però operazioni riferite al mese di gennaio. Si precisa infatti che le fatture arrivate in febbraio per operazioni corrisposte nel mese di febbraio devono confluire nella liquidazione IVA mensile di tale mese, in scadenza il 18 marzo 2019. 

Il decreto fiscale prevede infatti che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.

 

CONTRIBUENTE 

Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Trimestrale 

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-06-2019)

Mensile 

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-09-2019)

 

Va prestata particolare attenzione al fatto che eventuali errori nella liquidazione possono determinare omesso/carente versamento d'imposta. Alcuni casi ad esempio possono essere le fatture ricevute il 16 febbraio,in quanto la ricezione è successiva al termine del 15 del mese successivo previsto dall'articolo 1, DPR 100 del 1998 ma precedente alla data della liquidazione (il 16 febbraio 2019 è un sabato e pertanto slitta a lunedì 18 febbraio). 

 

Possibile regolarizzare l’erronea detrazione

Può peraltro accadere che il cessionario, pur non essendo in possesso della fattura elettronica e disponendo soltanto della copia cartacea della stessa (non valida ai fini fiscali), proceda comunque, erroneamente, ad annotare il documento e detrarre la relativa imposta nel mese di gennaio.
In tal caso l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 27 novembre 2018 sul proprio portale, ha precisato che, nel caso in cui la suddetta fattura venga ricevuta entro il termine per la liquidazione periodica di riferimento, non sarebbe applicata la sanzione per l’indebita detrazione. Diversamente, se il documento non fosse ricevuto tramite il Sistema di Interscambio entro tale liquidazione, risulterà applicabile la sanzione, in quanto il cessionario/committente “ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare”.

Queste indicazioni risultavano presenti nella già citata relazione illustrativa al DL 119/2018. In tale circostanza, infatti, veniva precisato che il cessionario o committente che avesse detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica sarebbe stato “indenne dalle sanzioni” nel caso in cui il documento fosse stato emesso entro i termini della propria liquidazione periodica.

 

[Fonte: Fisco e Tasse]


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