Regime forfettario 2019 requisiti flat tax calcolo tassazione partite IVA nuovi limiti di ricavi e compensi 65.000 euro, dicitura fattura Legge di Bilancio
Regime forfettario 2019 requisiti flat tax calcolo e dicitura fattura: Il regime forfettario 2019 per effetto delle novità introdotte dalla nuova legge di Bilancio 2019 cambia e diventa più favorevole nei confronti dei contribuenti titolari di partita IVA.
A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, sono scattati i nuovi requisiti di accesso, permanenza e tassazione del regime forfettario per i contribuenti che sono o che entreranno in corso d'anno nel regime agevolato. Tra le novità 2019 più importanti c'è il via libera all’aumento dei limiti dei ricavi e compensi fino a 65.000 euro, l’abolizione di alcuni paletti come il limite di 5.000 euro per i compensi pagati ai dipendenti e il limite a 20.000 euro per l’acquisto di beni strumentali e l’applicazione ai ricavi e a compensi ottenuti nel 2019, della nuova imposta sostitutiva chiamata appunto flat tax partite IVA 2019 con aliquota al 15% e al 5% in caso di start up nel regime forfettario.
Regime forfettario: cosa cambia con la legge di Bilancio 2019?
Con la pubblicazione del testo Legge di Bilancio 2019 pdf in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2019 le novità introdotte dalla nuova Manovra al Regime forfettario.
Tali novità riguardano come già anticipato, i requisiti di accesso e permanenza nel regime agevolato, l’abolizione dei limiti differenziati in base al codice ATECO, le regole e i coefficienti di redditività per imprese e professionisti che rimangono ai fini di calcolo delle tasse nonché il nuovo meccanismo di tassazione da applicare ai ricavi e compensi 2019 per le partita IVA fino a 65.000 euro con la flat tax al 15%.
Sempre per effetto della legge nuova Legge di Bilancio 2019 si applicherà dal 2020 invece la flat tax al 20% per i contribuenti che nel 2019 hanno avuto ricavi tra 65.001 e 100.000 euro ma fuoriusciranno dal regime mentre per evitare il fenomeno delle finte partite VA, il governo ha previsto alcuni specifici divieti, tra cui quello di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati nei 2 anni precedenti.
Riassumendo con la legge di Bilancio 2019 flat tax regime forfettario dal 1° gennaio 2019 sono cambiati:
i requisiti regime forfettario 2019 che determinano l'accesso e la permanenza nel regime agevolato;
le soglie dei compensi e ricavi aumentati a 65.000 euro a partire dal 2019, per cui fino al 31 dicembre 2018 rimangono le vecchie soglie;
rimangono i coefficienti di redditività in base all'attività esercitata che servono per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% o 5% (in caso di start up) per le partite IVA che rientreranno nel nuovo forfettario.
chi possiede ancora i requisiti regime dei minimi, quindi per chi non ha ancora terminato i 5 anni di applicazione o non ha raggiunto i 35 anni di età, può ancora continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre nel rispetto del limite dei ricavi e delle condizioni dei minimi o applicare il nuovo regime forfettario 2019.
per chi apre una nuova attività 2019, qualora in possesso dei requisiti regime forfettario 2019 start up si applica la flat tax start up al 5% per 5 anni a patto però di essere in possesso di tutti i nuovi requisiti start up.
Abolito il limite di 5.000 euro lordi per l'acquisizione di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore.
Abolito il limite di 20.000 euro per l'acquisto di beni mobili strumentali.
Regime forfettario 2019: i requisiti
Regime forfettario 2019 nuovi requisiti: abbiamo visto come la nuova Legge di Bilancio 2019 abbia portato all'introduzione di importanti novità che hanno determinato a partire dal 1° gennaio 2019, all'entrata in vigore di nuovi requisiti di accesso permanenza nel regme agevolato.
Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019, possono accedere al regime forfettario 2019 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno:
conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a determinati limiti: tali limiti sono cambiati per effetto della Legge di Bilancio 2019 che ha previsto l'innalzamento dei limiti ricavi e compensi a 65.000 euro, abolendo quelli precedenti da 25.000 a 50.000 euro differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2018. In caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si considera il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate. Da ricordare però che la norma non dovrebbe essere retroattiva per cui non si potrà applicare dai ricavi 2018 bensì su quelli 2019.
hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati
eliminati dal 2019 anche gli altri due requisiti che limitavano l'accesso al regime forfettario: il limite di 5.000 euro lordi alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori ed il limite a 20.000 euro per il costo dei beni strumentali.
eliminato il limite a 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati.
i contribuenti nel regime forfettario sono esclusi dall'obbligo della fattura elettronica 2019.
Cause diesclusione
In base alle novità introdotte da quest'anno, sono cambiate anche le regole e le cause di esclusione dal regime forfettario 2019, in particolare non possono aderire al regime forfettario nel 2019 e ne sono pertanto esclusi:
chi ha una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che "esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni".
non possono avvalersi del regime forfettario 2019 le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito:
i soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo;
coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
Inoltre:
ai fini di verifica dell'unico requisito di accesso ormai richiesto per accedere al regime forfettario, il limite ricavi e compensi nell'anno precedente entro i 65.000 euro, i nuovi ISA 2019, indici sintetici di affidabilità fiscale, non rilevano ulteriori componenti positivi.
il regime forfetario cessa di essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.
Esonero e obblighi
Ai fini IVA, Imposta sul valore aggiunto, i contribuenti in regime forfetario sono esonerati da:
addebitare l'Iva sulle cessioni realizzate e dal detrarre l’imposta assolta sugli acquisti;
dalla liquidazione e dal versamento IVA;
non devono effettuare la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad esclusione delle fatture e dei documenti di acquisto comprese le bollette doganali di importazione;
sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale, dallo spesometro e dall'Esterometro
I contribuenti nel regime forfettario ai fini IVA sono invece obbligati a:
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
certificare i corrispettivi, sempre se non rientrano nelle attività esonerate per legge;
integrare le fatture reverse charge e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello è stata effettuata l'operazione;
in caso di cessioni di beni intracomunitarie hanno l'obbligo di indicare in fattura la seguente dicitura: l’operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331";
in caso di acquisti di beni intracomunitari superiore a 10mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, hanno l'obbligo di iscrizione al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra, versare l'imposta e compilare il modello Intrastat;
in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, vi è l'obbligo di emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l'elenco Intrastat.
In caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVA nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta dovuta in unica soluzione.
Per effetto della Legge di Bilancio 2019, da quest'anno entra in vigore la flat tax partite IVA 2019 con aliquota al 15% per chi è nel regime forfettario 2019 e non ha superato dal 2019, ricavi e compensi sopra i 65.000 euro.
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