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Decontribuzione per le lavoratrici madri: al via dal 2024


news del 20/02/2024

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), dal 2024 scatta la decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno tre figli.

L’aggiornamento in data 12 febbraio 2024 dal presente articolo tiene conto delle informazioni contenute nella Circolare Inps 31 gennaio 2024, n. 27.

, la misura, valida per il triennio 2024 – 2026, si applica alle lavoratrici madri:

  • di tre o più figli;
  • in forza con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • nella misura del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice;
  • nel limite massimo annuo di 3.000 €, riparametrato su base mensile;
  • fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Restano esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

N.B. Limitatamente ai periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la decontribuzione è riconosciuta anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Anche il beneficio riconosciuto in via sperimentale per il solo anno 2024 non risulta applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
Si segnala, inoltre, che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La normativa di riferimento non ha subordinato il riconoscimento dell’esonero alla presentazione di un’istanza ovvero ad una dichiarazione da parte delle lavoratrici potenziali beneficiarie della misura. Pertanto, la decontribuzione sembra potersi applicare, a decorrere dal mese di gennaio 2024, in automatico al sussistere dei requisiti.

Sul punto si è espresso l’Inps con propria Circolare del 31 gennaio 2024, n. 27, precisando come le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i relativi codici fiscali.

L’incentivo spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

L’Inps, con Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11, con riferimento al coordinamento dell’esonero contributivo IVS per i lavoratori dipendenti pari al 6 e 7%, riconosciuto anche per il 2024, con altri incentivi, ha espressamente specificato che in considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione sia dell’esonero contributivo IVS 6 e 7% per la generalità dei lavoratori dipendenti sia dell’esonero per le madri lavoratrici, i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.

L’esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro. Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell’applicazione dell’esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L’esonero per le lavoratrici madri, invece, trova applicazione nei limiti dell’intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12 mensilità).

Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS in trattazione.

Come specificato dall’Inps con Circolare n. 27/2024, tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Infine, si precisa che l’agevolazione:

  • non assume la natura di incentivo all’assunzione e, di conseguenza, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015;
  • non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro.
Destinatari della misura Anno di spettanza
·         Lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo

·         Lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo

2024
·         Lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo 2025
·         Lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo 2026

 

[Fonte Fisco7]


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