Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica
news del 16/04/2019
Ricevute, note di credito, fatture con reverse, fatture per le esportazioni, fatture esenti, e-fatture: riepilogo della marca da bollo nel 2019
La marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva. Il meccanismo generale è il seguente:
sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,
se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
In ogni caso l'importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2.00.
Nel testo, dopo una comoda tabella di riepilogo della regola generale, le indicazioni per le fattispecie più comuni, soffermandosi sul finale sull'imposta di bollo in caso di fatturazione elettronica e le novità che sono state introdotte dal decreto MEF del 28.12.2018 e nella FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2019.
Fatture cartacee con importi superiori a 77,47 euro
marca da bollo
Fatture elettroniche con importi superiori a 77,47 euro
marca da bollo
Fatture con importi inferiori a 77, 47 euro
-
Fatture con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti
marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47
Marche da bollo 2019: il principio di alternatività imposta di bollo e Iva
Con il principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo:
Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:
Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
Marca da bollo 2019: chi la deve applicare?
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l’imposta.
Attenzione: la marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente.
Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura:
Imposta di bollo assolta sull’originale
Quando il costo della marca da bollo
è a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972).
grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
Marca da bollo 2019: quali sono le sanzioni?
L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.
Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.
Marca da bollo 2019: le fattispecie
La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:
Ambito IVA
operazioni
fattispecie
Normativa IVA DPR 633/1972
> € 77,47
Operazioni nel campo IVA
Imponibili
Reverse charge
Art. 74 comma 7 e 8
esente da bollo
Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)
esente da bollo
Art. 74 comma 1
esente da bollo
Esenti
Art. 10
marca da bollo
Esportazioni
Art. 8 lett. a) e b)
esente da bollo
Cessioni intraUE
Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993
esente da bollo
Non imponibili
Ser. Internaz.
Art.9
esente da bollo
Esportatori abit.
Art. 8 lett. c)
marca da bollo
Esportazioni ass.
Art. 8-bis
marca da bollo
Escluse
Art. 15
marca da bollo
Operazioni fuori campo IVA
Art. 2, 3, 4, 5
marca da bollo
Reg. minimi
DL 98/2011
marca da bollo
Reg. forfettario
Legge stabilità 2015
marca da bollo
La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).
La non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.
La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzione assoluta purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).
Imposta di bollo 2019: cosa cambia con la fatturazione elettronica
Con il comunicato stampa 224 del 28 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Il comunicato riguardava il decreto MEF 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 del 7.1.2019
In particolare è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo
con addebito su conto corrente bancario o postale
utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Il 17 gennaio 2019 Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie FAQ sull'imposta di bollo nella fattura elettronica chiarendo che
il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
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