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Ecobonus 2018: online il sito ENEA per invio delle pratiche, ma solo sui lavori di risparmio energetico


news del 18/02/2019

 

Dal 3 aprile 2018 i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica ultimati dal 1° gennaio 2018 possono trasmettere all’Enea la documentazione necessaria attraverso lo specifico sito internet, finanziaria2018.enea.it

In materia di agevolazioni per il risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha apportato delle importanti novità, che si applicano dal 1° gennaio 2018 e che riepiloghiamo qui di seguito.

Nuovi interventi introdotti
L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori effettuati per sostituire impianti esistenti sono agevolati dal 1° gennaio 2018. Il limite di spesa ammessa all’agevolazione è pari a euro 100.000 purché gli interventi in esame producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Modifica alla percentuale di detrazione
L’ordinaria misura del 65% è stata ridotta al 50% in relazione al sostenimento di spese per “l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto”. La misura ridotta al 50% si applica anche alle spese, sempre se sostenute a partire dal 2018, per “l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili”. La detrazione, invece, torna nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

  • “con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII”;
  •  “con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d’aria calda a condensazione”.

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica beneficiano di una percentuale di detrazione innalzata dal 65% all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il contribuente potrà fruire della detrazione in 10 quote annuali di pari importo e la spesa massima ammessa è pari a un importo non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Percentuale detrazione confermata
È stata confermata, in generale, e prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione per il risparmio energetico nella misura del 65%.

Cessione del credito
Dal 2018 sarà possibile cedere l’ammontare del credito corrispondente alla detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Si ricorda, infatti, che precedentemente a questa modifica, la cessione del credito era consentita nelle ipotesi di interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Comunicazione solo per gli interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico
La comunicazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sottolinea l’Enea, dovrà riguardare solamente gli interventi in grado di produrre un risparmio energetico. In altri termini, secondo l’Enea, poiché la finalità della legge è quella di effettuare “il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito, a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e ottenere così un quadro completo dello stato del patrimonio edilizio”, non è necessario inviare la comunicazione per tutti i lavori.

La questione sorge con l’articolo 1, commi da 3 a 15 della legge n. 205/2017, cosiddetta legge di bilancio 2018, che fissa un generico obbligo di invio della comunicazione all’Enea. Tale obbligo decorre dal 2018 e contempla gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la detrazione del 50%.

Come noto, fino al 2017, la comunicazione all’Enea doveva essere inviata solo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ma la legge di bilancio 2018 ha innalzato l’asticella. Anche se all’inizio gli addetti ai lavori pensavano che la circostanza che obbligava a trasmettere la comunicazione all’Enea per tutti i lavori fosse un banale refuso, l’Enea aveva immediatamente precisato che la comunicazione avrebbe dovuto essere inviata anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Adesso finalmente i tecnici dell’Enea hanno precisato che la comunicazione non sarà obbligatoria per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. Nel documento diffuso dall’Enea è stato ulteriormente precisato:

  • di essere “in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione dei dati che devono essere trasmessi, e anche delle modalità e delle relative tempistiche da rispettare”.
  • che “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’Enea ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal dpr 917/86, art. 16.bis, lettera h”.

Alla luce del documento di prassi dell’Enea, sarà importante attendere l’ok definitivo da parte anche dell’Agenzia delle entrate.

[Fonte:Quifinanza]


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