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Iva: le novità del decreto fiscale


news del 05/11/2018

 

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

Nel DL 119/2018 sono contenute diverse novità nell’ambito della disciplina IVA, in particolar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di fatturazione elettronica, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell’IVA detraibile nell’ambito delle liquidazioni periodiche.
 

E- Fattura: termini di emissione della fattura, ritardi e sanzioni

 

Il suddetto decreto stabilisce che dall’ 1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Si precisa che la posticipazione del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.
Nel testo si definiscono nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare, nel primo semestre del 2019 non sarà applicata la sanzione prevista (art. 6 del DLgs. 471/97) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale); inoltre vi sarà una riduzione dell’80% della sanzione se la fattura viene emessa oltre il termine previsto, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

Inoltre, tale decreto (art. 13 del DL 119/2018) abolisce l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute. Viene dunque modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

La norma prevede che anche l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere conteggiata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. Ad ogni modo, a nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Trasmissione telematica obbligatoria anche per i corrispettivi

 

Con il novellato decreto (ai sensi dell’art. 17 del DL 119/2018) si concretizza l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.

L’obbligo è introdotto con decorrenza:  

  • dall’1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto (art. 22 del DPR 633/72);  

  • dall’ 1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.

 

Tali adempimenti sostituiscono l’obbligo di registrazione dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72.)

Le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d’imposta 2019 (art. 17 del DL 119/2018).

Viene prevista la possibilità di introdurre, mediante emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero:  in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi e in ragione della zona di esercizio dell’attività.


 

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria

 

Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di farmaci, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.

 

[Fonte: Eutekne]

 


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