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TRANSITO DAL REGIME DI CASSA AL REGIME FORFETARIO


news del 25/09/2018

 

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64, i soggetti che, pur avendo i requisiti per utilizzare il regime forfetario, avevano optato per il regime di contabilità semplificata, possono transitare al forfetario anche se non è ancora trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime. 

 

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO MEDIANTE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

La fattispecie oggetto di esame riguarda un contribuente che, nonostante possedesse i requisiti per il regime forfetario, ha adottato dal 2015 il regime contabile semplificato mediante comportamento concludente, senza aver mai comunicato l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA. Nel 2017 ha optato per il regime semplificato di cui al co. 5 dell’art. 18 del DPR 600/73 (c.d. “regime delle registrazioni IVA”), barrando il rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018. Poiché, dal 2018, intenderebbe aderire al regime forfetario, viene chiesto di chiarire da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato e se il vincolo triennale possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017. 

 

TRANSITO AL REGIME FORFETARIO PRIMA DEL TRIENNIO

Rispetto al caso descritto, viene precisato che la scelta di avvalersi del regime contabile semplificato – in luogo del regime forfetario – non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori. Parimenti, nessun vincolo deriva dall’opzione per il regime delle registrazioni IVA, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

 

SANZIONABILE L’OMESSA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE NEL QUADRO VO

Infine, viene rilevato che la comunicazione dell’opzione esercitata per il 2015 nel quadro VO della dichiarazione IVA resta comunque dovuta in base al DPR 442/97, per cui la sua omissione costituisce una violazione sanzionabile che il contribuente può sanare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. 

 

[Fonte Eutekne Informastudi]


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