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Ritorna l’esonero dallo split payment per i professionisti


news del 03/07/2018

 

Via libera del Consiglio dei Ministri al «decreto dignità», che interviene anche sui termini per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture

Ripristino dell’esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito e proroga al 28 febbraio 2019 per l’invio della comunicazione relativa al terzo trimestre 2018.
Sono queste le novità in materia di IVA contenute nel decreto legge “dignità” che ieri in tarda serata ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri e riportate anche nel comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Più nel dettaglio, l’art. 11 del decreto legge in esame prevede il ripristino del previgente esonero dal meccanismo dello split payment con riguardo ai compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito” (art. 17-tercomma 2 del DPR 633/72). Sarebbe abrogato, infatti, l’art. 1 comma 1 lett. c) del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) il quale, a sua volta, aveva soppresso il predetto esonero a partire dalle prestazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017 e la cui imposta è divenuta esigibile da tale data.

Alla luce di quanto era stato chiarito dalla prassi precedente e come precisato dalla stessa relazione illustrativa al decreto legge, pertanto, la scissione dei pagamenti non sarebbe più applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto (es. compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo) da cessionari o committente destinatari della citata disciplina ex art. 17-ter commi 1 e 1-bis del DPR 633/72 (es. pubbliche amministrazioni), fondazioni e società partecipate dalla P.A., società quotate, ecc.). Il ritorno del predetto esonero permetterebbe ai soggetti passivi che subiscono già la ritenuta fiscale sul compenso, quindi, di evitare l’ulteriore “aggraviofinanziario” derivante dalla mancata riscossione dell’IVA sull’operazione addebitata in rivalsa al cessionario o committente.

L’art. 10 del decreto legge interviene, invece, sulle scadenze previste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010). Diversamente da quanto era stato ipotizzato dalla prime indiscrezioni di stampa, la comunicazione dei dati delle fatture per il 2018 non potrebbe avvenire su base annuale. Rimarrebbero inalterate, infatti, le attuali periodicità d’invio (trimestrale o, facoltativamente, semestrale). Con riguardo al termine per la trasmissione della comunicazione relativa al terzo trimestre 2018, in particolare, è prevista la proroga al 28 febbraio 2019 della scadenza originaria fissata per il 30 novembre 2018 (ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre).

Per quanto concerne, invece, la facoltà di trasmettere i dati delle fatture con cadenza semestrale prevista dall’art. 1-ter comma 2 lett. a) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) verrebbero “inseriti” in tale disposizione, sostanzialmente, i seguenti termini già fissati in precedenza:
- 30 settembre del medesimo anno per la comunicazione delle fatture relative al primosemestre dell’anno (ossia 1° ottobre 2018 con riguardo ai dati del primo semestre 2018, in quanto il 30 settembre cade di domenica, come già previsto dall’art. 1 comma 932 della L. 205/2017 per il 2018);
- 28 febbraio dell’anno successivo per la comunicazione delle fatture relativa al secondo semestre dell’anno (ossia 28 febbraio 2019 con riguardo ai dati del secondo semestre 2018).

I soggetti passivi che non si sono avvalsi della predetta facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, pertanto, potranno trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo trimestre 2018 entro il medesimo termine fissato per l’invio del quarto trimestre 2018 (28 febbraio 2019). Resta ferma, naturalmente, la possibilità di inviare i dati anteriormente a tale data, qualora risulti più agevole sotto il profilo amministrativo.

[Fonte: Eutekne]


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